6 novembre 2012

Avviso di accertamento anticipato

Fiscal Approfondimento N. 43-2012

Con l’interessante sentenza n. 16999 del 5 ottobre scorso i giudici della Cassazione sono tornati a pronunciarsi sulla legittimità degli avvisi di accertamento emanati prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, termine previsto dall’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). La questione riguarda, in particolare, l’interpretazione di tale disposizione che, dopo aver previsto che l’avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza, prima dello scadere di 60 giorni dalla consegna della copia del processo verbale di constatazione, riconosce al contribuente la possibilità, entro tale arco temporale, di inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente all’eventuale emissione dell’avviso di accertamento proprie osservazioni e richieste che devono essere esaminate e valutate dall’ufficio impositore. Due sono, dunque, gli interrogativi che si pongono: da un lato, le conseguenze che discendono, sul piano della validità dell’atto di accertamento, dal mancato rispetto del richiamato termine e, dall’altro,
l’interpretazione dell’espressione “particolare e motivata urgenza”. Dopo aver brevemente illustrato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 24 luglio 2009, ripercorreremo i diversi orientamenti maturati dalla Corte di Cassazione nell’interpretazione della previsione normativa, verificandone la compatibilità con le istruzioni, nel tempo impartite, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. In via di conclusione proporrò, partendo proprio dall’analisi della sentenza in commento, alcune personali considerazioni.
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