Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 qualora siano presenti debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, maturati prima dell’apertura della procedura, non scatta il divieto di compensazione tra i crediti ed i debiti che si sono formati nel corso della stessa. Infatti secondo l’Agenzia delle Entrate, “le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento…”.
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Compensazioni e procedure concorsuali (170 kB)
Compensazioni e procedure concorsuali - Fiscal Adempimento N. 15-2011
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