Anche per i trasporti di passeggeri le regole I.V.A. prevedono particolari disposizioni in deroga all’art. 7-ter. Quelle che si analizzeranno erano già previste dall’articolo 7, comma 4, lettera c) del D.P.R. 633/72, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2009. Tale regola però valeva sia per i trasporti di beni che per quelli di persone. Dal 2010, come argomentato in precedenti schede, per i beni, si applica l’art. 7-ter.
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Iva nei rapporti con estero (183 kB)
Iva nei rapporti con estero - Fiscal Approfondimento N. 30-2011
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