La sentenza della Corte di Cassazione numero 2845 del 24 febbraio 2012 si conforma al contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale numero 217 del 17.6.2010 secondo la quale anche nel processo tributario può essere sospesa l’esecutività della sentenza. La citata pronuncia, nella sostanza, riforma il precedente orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 21121 del 13 ottobre 2010) secondo cui il
contribuente non aveva diritto di presentare domanda di sospensione in applicazione di quanto previsto dall’articolo 49 D.lgs 546/92.
Nella sentenza Cass. 2845/2012 viene ora stabilito che, in caso di ricorso in Cassazione, la Commissione regionale, se investita della contesa, può in presenza dei requisiti di legge bloccare l’esecutività della sentenza di secondo grado.
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Sospensiva nel giudizio di appello (120 kB)
Sospensiva nel giudizio di appello - Fiscal Approfondimento N. 10-2012
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