8 maggio 2012

Accantonamento per interessi di mora

Fiscal News N. 195-2012

Come noto, il D.Lgs. 231/2002, recependo la direttiva europea 29 giugno 2000, n. 2000/35/Ce, ha introdotto una specifica disciplina volta a tutelare gli operatori contro i ritardi nei pagamenti a titolo di corrispettivo effettuati nell'ambito di transazioni commerciali. In particolare, il citato decreto prevede che, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, maturino “automaticamente” a favore del creditore gli interessi di mora a partire, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, da 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, senza che sia necessaria da parte del creditore medesimo la preventiva costituzione in mora del debitore ai sensi
dell'art. 1219, Codice civile. Il saggio legale degli interessi è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento
di rifinanziamento della Banca centrale europea, aumentato di sette punti percentuali, e si applica per ogni semestre solare (cfr. art. 5 D.Lgs. 231/2002). Esaminiamo il trattamento contabile degli interessi di mora alla luce del principio di competenza civilistico e principio di cassa ai fini fiscali.
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