Come è noto, l’art.25, del D.Lgs. n.158, del 24 settembre 2015, attuativo della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), è intervenuto sugli artt. 42, del D.P.R.n.600/73, 7, del D.Lgs.n.218/97, e 36-bis, del D.P.R.n.600/73, per regolare, a partire dal 1° gennaio 2016, il procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento, per i periodi d’imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art.43, del D.P.R.n.600/73.
Per effetto della novella normativa l’ufficio, già in sede di accertamento o adesione provvederà – in automatico - a computare in diminuzione le perdite “di periodo”, mentre l’utilizzo delle perdite “pregresse” potrà avvenire solo su richiesta del contribuente.
La circolare n.15/E del 28 aprile 2017 ha offerto una serie di chiarimenti in ordine al computo in diminuzione delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento, ordinario e con adesione.
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Accertamento. Riconoscimento perdite (121 kB)
Accertamento. Riconoscimento perdite - Fiscal News n. 228 - 2017
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