L'art. 1, L. 23.3.1977, n. 97, ha introdotto nel nostro sistema tributario l'istituto relativo al versamento di imposta a titolo di acconto. La disciplina dei versamenti anticipati è stata modificata più volte, sia in merito alla misura degli acconti sia per quanto riguarda le modalità di versamento. Con la L. 9.8.2013, n. 99, di conversione del D.L. 28.6.2013, n. 76, del D.L. n. 76/2013 viene stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la misura dell'acconto Irpef è fissata al 100%. Come per i contribuenti soggetti all'Irpef, anche i minimi devono considerare l'aumento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dal 99% al 100%: anche per l'imposta agevolata del 5% si applicano le stesse regole di quella personale.
I minimi, invece, non devono effettuare il ricalcolo dell'acconto per la riduzione, dal 2013, della deduzione dal 40% al 20% delle spese e degli ammortamenti sulle auto aziendali o professionali: questa stretta riguarda solo i soggetti Ires e Irpef e non i minimi, i quali continuano a dedurre il 50 per cento.
Inoltre i contribuenti che nel 2012 adottavano il regime dei minimi e nel 2013 sono passati a quello ordinario o “semplificato degli ex minimi” versano l’acconto 2013 dell’imposta sostitutiva (utilizzando il codice tributo “1793”) indicando a rigo RN37, col. 4 del mod. UNICO 2014 PF quanto versato a tale titolo. Infine per i soggetti che, nel 2013, hanno iniziato l’attività adottando da subito il regime dei minimi, non è previsto il versamento di acconti.
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Acconto per i minimi (109 kB)
Acconto per i minimi - Fiscal News N. 318-2013
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