24 giugno 2014

Agevolazione prima casa

Fiscal News N. 173-2014

L’agevolazione “prima casa” consiste in un trattamento fiscale di favore che, a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro, prevede:
- l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
- l’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2% (a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo della più onerosa aliquota del 9%.
Da tener presente, inoltre, che l’agevolazione “prima casa” consente l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa (200 euro a partire dal 1° Gennaio 2014), in luogo delle aliquote proporzionali, per gli eredi o i donatari di abitazioni oggetto di successione o donazione, in presenza dei requisiti “prima casa”.
In tutti i casi citati, l’ottenimento dell’agevolazione in questione dipende dal rispetto di determinati requisiti. Tra i requisiti previsti non deve trattarsi di immobile di lusso.
Dopo la riforma delle imposte atto avvenuta con l’art. 10 del D.L. 23/2011 come modificato e integrato dall’art. 26, del D.L. 104/2013, efficace dal 1° Gennaio 2014, l’individuazione degli immobili di lusso avviene con criteri diversi a seconda che si tratti di atti soggetti ad IVA o di atti soggetti all’imposta proporzionale di registro;
Nel corso del CDM del 20.06.2014, è stato approvato lo schema di Decreto Legislativo con cui vengono uniformati i criteri ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro per l’individuazione degli immobili di lusso.
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