Assumono la veste di soggetti passivi del tributo Irap:
- gli esercenti attività commerciali (titolari di reddito d'impresa ai fini Irpef ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- gli esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuir);
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi del comma 6 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972.
Difatti, in base all’articolo 3, comma 1, lett. d), non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA nell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell’anno 2014 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso articolo 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d’affari ai
sensi dell’articolo 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. I soggetti che esercitano attività agricola possono determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP, adottando uno dei seguenti criteri alternativi: metodi ordinari: da bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997) e fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997); metodo speciale (art. 9, D.Lgs. n. 446/1997) e metodo forfettario (art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997) cui corrispondono diverse sezioni da compilare nel modello ministeriale.
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Agricoltura. Calcolo IRAP (204 kB)
Agricoltura. Calcolo IRAP - Fiscal News N. 170-2015
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