Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile/tributario, avvocati, ecc.) devono comunicare al MEF, entro 30 giorni, le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Per violazioni d’importo inferiore a € 250.000, la comunicazione va inoltrata alla competente Direzione Provinciale. Ora con le modifiche portate dal D.L. 201/2011 la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata oltre che al MEF (o alla competente Direzione Provinciale) anche all’Agenzia delle Entrate.
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Antiriciclaggio. Nuovo obbligo per i professionisti (100 kB)
Antiriciclaggio. Nuovo obbligo per i professionisti - Fiscal News N. 549-2011
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