Le copie per immagini su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il nuovo articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/92 ha attribuito la qualifica di pubblico ufficiale al difensore e al dipendente dell’ente impositore o dei soggetti della riscossione quando attestano la conformità delle copie degli atti digitali a quelli analogici detenuti in originale o in copia conforme ovvero a quelli prelevati dal fascicolo informatico.
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Attestazione di conformità e P.T.T. (275 kB)
Attestazione di conformità e P.T.T. - Fiscal News n. 109 - 2019
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