6 dicembre 2012

Autotutela. Obbligo di annullare atto illegittimo

Fiscal News n. 438-2012

Come noto, l’“autotutela” è il potere di autocorrezione dell’Amministrazione. Quest’ultima, se prende atto di aver commesso un errore, ha l’obbligo (e non la facoltà) di annullare il proprio operato senza necessità di attendere la decisione di un giudice. L'unico limite all’annullamento in autotutela dell'atto illegittimo o infondato è infatti dato dall’esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Ufficio, che abbia pronunziato sul “merito” del rapporto tributario. La competenza a effettuare la correzione - “d’ufficio” o su impulso dell’interessato - è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Dallo scorso 22 ottobre, il modello di “richiesta di esercizio dell'autotutela” è diventato più semplice e in esso l’Amministrazione Finanziaria ha avuto cura di indicare alcuni degli atti annullabili. Tra questi: la comunicazione di irregolarità; la cartella di esattoriale; il rigetto dell'istanza di rimborso; l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione. La richiesta non manca poi di precisare che, nel caso di atti impugnabili, l'istanza presentata dal contribuente non sospende i termini per l’eventuale proposizione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini. A tal proposito, la Cassazione è orientata a ritenere che se l'A.F. non annulla
tempestivamente l'atto e il contribuente è costretto a rivolgersi al giudice che poi lo annulla, l'ufficio è tenuto a rifondere le spese derivanti dal contenzioso. Il contribuente ha anche il diritto alla rifusione dei costi sostenuti per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo in via di autotutela.
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