In tema di imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo per oggetto un credito definitivamente accertato a seguito di contenzioso e, come tale, avente titolo nella sentenza, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 78 del D.P.R. n. 131/1986. In questo caso, infatti, non trovano applicazione né il termine triennale di decadenza di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, che concerne l’esercizio del potere d’imposizione, né il termine annuale di cui all’articolo 17, lettera c) del D.P.R. n. 602/1972 (vigente ratione temporis), che attiene alle somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio divenuti definitivi per mancata impugnazione dell’atto impositivo (acquiescenza). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8083/2013.
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Cartelle imposta registro. Prescrizione decennale (123 kB)
Cartelle imposta registro. Prescrizione decennale - Fiscal News N. 141-2013
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