15 giugno 2011

Cedolare secca. Le sanzioni

Fiscal News N. 252-2011

La cedolare secca sugli affitti, è l’imposta sostitutiva che, a decorrere già da quest'anno, sarà scelta dalla grande maggioranza dei contribuenti. Questa prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 21% sul canone di affitto, che diventa del 19% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, che assorbirà l'Irpef, le addizionali all'Irpef, nonché l'imposta di registro e di bollo sui contratti di affitto. Non tutti i contratti di locazione potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva, ma i soli affitti di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, non effettuati nell'esercizio di impresa o di professione. Affittare costerà di meno, ma farlo in nero costerà sempre più caro con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011 che ha introdotto la cedolare. Con l’entrata in vigore del regime della cedolare secca, chi evaderà gli affitti dalle dichiarazioni sarà sottoposto a pene più severe, raddoppiate rispetto a quelle previste. Il D.lgs n. 23/2011, prevede una serie di sanzioni per il contribuente/locatore che non dichiara il canone di locazione in sede di
dichiarazione dei redditi o non registri il contratto di affitto, oppure indichi un canone inferiore a quello reale, o, ancora, stipuli contratti di comodato fittizi. La recente circolare 26/E dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno ha fornito chiarimenti in merito anche all’applicazione
di tali sanzioni.
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