Al fine di contrastare le compensazioni immediate da parte dei soggetti che, pur disponendo di un credito erariale risultavano debitori di somme iscritte a ruolo, il Legislatore fiscale ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di beneficiare di tale istituto in presenza di debiti scaduti ed iscritti a ruolo, prevedendo, a tale scopo, una specifica sanzione. A fornire chiarimenti su tale nuovo vincolo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate prima con la circolare n. 4/E/2011 e successivamente con la circolare n. 13/E/2011. Sull’argomento si è espresso ora anche l’IRDCEC con la circolare n. 23 del 10.05.2011 dedicandosi in particolare all’applicabilità o meno del divieto in caso di fallimento. L’IRDCEC si è allineata all’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2011 sostenendo che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non è causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali maturati nel corso della procedura stessa.
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Compensazione ruoli (109 kB)
Compensazione ruoli - Fiscal News N. 234-2011
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