L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha confermato le regole da seguire, all’interno del consolidato nazionale, in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità in caso di cessione infragruppo dei crediti e delle eccedenze IRES. Il cedente dovrà sempre apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione; mentre il cessionario dovrà apporlo solo se utilizza in compensazione orizzontale il credito o l’eccedenza ricevuti e lo fa non rispettando la soglia dei 5.000 euro. Ad ogni modo, è altresì confermato
che l’omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini o con una dichiarazione integrativa. Nel primo caso non si rende applicabile alcuna sanzione; nel secondo caso, invece, il sistema sanzionatorio è diverso a seconda che l’integrativa sia presentata nei primi 90 giorni dal termine ordinario oppure oltre i 90 giorni.
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Consolidato nazionale, visto conformità (507 kB)
Consolidato nazionale, visto conformità - Fiscal News n. 263 - 2018
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