Il recente intervento dell’Amministrazione Finanziaria ha fatto luce sulla documentazione necessaria comprovante la definitività delle imposte assolte all'estero ai fini del riconoscimento del «foreign tax credit».
In particolare, nella C.M. 9/E del 05.03.2015, viene chiarito che ai fini della verifica della detrazione spettante il contribuente è tenuto a conservare
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR;
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Credito imposte estere. Documentazione probatoria (82 kB)
Credito imposte estere. Documentazione probatoria - Fiscal News N. 123-2015
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata