La manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede all’art. 2, commi 12 bis e ter una modifica significativa nel settore delle detrazioni dell’Irpef per una quota pari al 36%, per interventi di recupero edilizio. Le quote non utilizzate in tutto o in parte dal venditore possono poi essere trasferite non solo al nuovo acquirente, che deve essere una persona fisica, ma possono rimanere anche in capo allo stesso venditore. E’ nell’atto di vendita che deve essere indicato, mediante specifico accordo, tra venditore e acquirente, chi dei due beneficerà di queste quote residue. La quota residua, inoltre, non può essere oggetto di apposita istanza di rimborso.
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Detrazione 36 per cento. Cosa cambia (153 kB)
Detrazione 36 per cento. Cosa cambia - Fiscal News N. 467-2011
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