Con l’ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che è detraibile l’IVA assolta in relazione agli acconti di prezzo pagati, in sede di contratto preliminare, per l’acquisto, da parte di un avvocato, di un immobile catastalmente classificato come abitativo, ma destinato ad essere concretamente utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale.
Indice argomenti
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Descrizione del caso
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Distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali
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Indetraibilità oggettiva dell’IVA per gli immobili abitativi
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Detrazione IVA per gli immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva
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Esclusione della rettifica della detrazione per l’immobile temporaneamente locato
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Detrazione IVA per le costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti
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Detrazione IVA per i fabbricati abitativi destinati a studio professionale o ufficio
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Riferimenti normativi
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Detrazione IVA per fabbricati abitativi (PDF) (206 kB)
Detrazione IVA per fabbricati abitativi
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
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