La sentenza che dichiara il fallimento produce una serie di effetti di natura privata, processuale e penale, tanto nei confronti del fallito, quanto riguardo ai creditori e ai terzi. Sostanzialmente, a far data dalla dichiarazione di fallimento, gli amministratori dell’azienda vengono sostituiti dal curatore fallimentare. Questo produce degli effetti anche ai fini Iva. Infatti, la presentazione della Dichiarazione Iva 2012 grava sul curatore fallimentare (o sul commissario liquidatore) nel caso in cui il fallimento (o la procedura di liquidazione coatta amministrativa) sia iniziata nel corso del 2011 o nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il termine di presentazione della Dichiarazione Iva (1° ottobre 2012). La Dichiarazione Iva deve essere presentata in via autonoma e mediante modalità telematica.
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Dichiarazione Iva e fallimento (242 kB)
Dichiarazione Iva e fallimento - Fiscal News N. 85-2012
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