27 marzo 2017

Estensione giudicato per i coobbligati

Fiscal News n. 118 - 2017

Com’è noto, l’art. 2909 del codice civile prescrive che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
L’eccezione rispetto ai limiti soggettivi della cosa giudicata è dettata dall’art. 1306 del codice civile, norma che se al comma 1 dispone che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto per gli altri debitori, così che le obbligazioni solidali sono, di regola, autonome sul piano sostanziale, dando luogo a cause scindibili, al comma 2, consente di godere – se rimasto estraneo - del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro condebitore.
Detta ultima norma – che agisce sul versante processuale e non sostanziale -, mette in risalto l’unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo, derogando ai limiti soggettivi del giudicato.
Vediamo, quindi, come detti principi civilistici possono trovare applicazione nell’ambito dell’imposta di registro, tipica materia in cui sono presenti soggetti coobbligati solidali, e gli effetti che ne possono derivare anche ai fini della c.d. rottamazione dei ruoli.
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