Dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, con la decisione 8 settembre 2015, causa C– 105/14, Taricco, discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, co. 3, e 161, co. 2, c.p., allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato. La Corte Costituzionale, davanti a cui la Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Milano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine all’art. 2, L. 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del Trattato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, co. 2, 27, co. 3, 101, co. 2., Cost., con l’Ordinanza n. 24, depositata il 26.01.2017, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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Frodi IVA. Inadeguatezza termine prescrizione (118 kB)
Frodi IVA. Inadeguatezza termine prescrizione - Fiscal News n. 52 - 2017
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