19 dicembre 2022

Il contratto di coltivazione stagionale in agricoltura

Fiscal News n. 113 - 2022

Autore: Cinzia De Stefanis
Il contratto per la coltivazione di colture intercalari è richiamato dall’articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203 al solo fine di escluderlo dall’applicazione delle regole generali sull’affitto di fondo rustico. Il motivo di tale esclusione è costituito dal fatto che, trattandosi nella fattispecie di contratti di durata limitata, risulterebbe del tutto superfluo l’assoggettamento dei medesimi ai vincoli imposti dalla normativa di riferimento ed in particolare quelli relativi alla normale durata dell’affitto (quindici anni). Pur ammettendone la liceità, il legislatore del 1982 non ne ha fornito una specifica definizione. Pertanto, la terminologia utilizzata potrebbe lasciar immaginare ad una generica obbligazione di permettere e di fare. Grazie alla dottrina di settore poi la giurisprudenza ne è stata evidenziata la caratteristica fondamentale.
Il contratto di coltivazione stagionale crea spesso problematiche legate alla non corretta interpretazione dell’articolo 56 della legge 203/1982 che lo disciplina; per questo è opportuno fare chiarezza su cosa sia effettivamente la “coltivazione stagionale” e quando esattamente può essere applicato questo tipo di contratto.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Le “coltivazioni intercalari
  • Caratteristiche del contratto di concessione per coltivazione intercalari
  • Affitto intercalare e perdita agevolazione piccola proprietà contadina
  • Piccola proprietà contadina : requisiti per l’accesso alle agevolazioni
  • Schema di sintesi
  • Decadenza agevolazione
  • Riferimenti normativi
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  • Il contratto di coltivazione stagionale in agricoltura (245 kB)
Il contratto di coltivazione stagionale in agricoltura
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