10 ottobre 2016

Indennità di trasferta. Trattamento fiscale

Fiscal News n. 310 - 2016

L’istituto della trasferta può essere definito per orientamento giurisprudenziale, in assenza di un vuoto normativo (di definizione) come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui presta normalmente la propria attività.
L’art.1182 del C.c. prevede in via generale che la sede della prestazione può essere desunta dal contratto, dagli usi o dalla natura della prestazione stessa; per un contratto di lavoro possiamo fare riferimento principalmente alla sede legale oppure operativa del datore di lavoro. Potrebbero però verificarsi necessità particolari, magari legate all’ampliamento o alla diversificazione dell’attività lavorativa, o semplicemente alle caratteristiche dell’attività che rendono necessario il ricorso all’istituto del trasferimento. In particolare vogliamo andare ad analizzare quello che è il trattamento fiscale dell’indennità di trasferta, disciplinata dai contratti collettivi nazionali (per la maggior parte dei casi), indennità che va ad affiancare quella che è la normale retribuzione ricevuta dal lavoratore.
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