Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota IVA del 10% trova applicazione:
per le prestazioni di servizio;
mentre per le cessioni di beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contrattodi appalto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal secondo periodo della lett. b) art. 7 comma 1 Legge n. 488/1999 quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
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