L’art. 7 del D.L. 29 novembre 288, n. 185, ha esteso il principio di esigibilità differita dell’Iva previsto dall’art. 6, comma 5, secondo periodo, anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. In pratica, per le operazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’Iva diventa esigibile all’atto di pagamento del
corrispettivo anziché al momento di effettuazione dell’operazione. Contestualmente l’Iva a credito risulta detraibile quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo. Dopo aver riassunto le caratteristiche di tale regime vedremo come deve essere compilata la Dichiarazione Iva in presenza di tali operazioni.
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Iva ad esigibilità differita (385 kB)
Iva ad esigibilità differita - Fiscal News N. 93-2012
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