Il titolo II del primo libro del codice civile non disciplina in generale ogni forma di collettività organizzata, ma prende in considerazione solo le associazioni (e le fondazioni) che nascono da un atto di autonomia negoziale con cui i membri si impegnano a perseguire un interesse comune, non lucrativo né mutualistico, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di organi, e da rilevanza esterna. Ai fini della disciplina distingue poi le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute.
Indice argomenti
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Premessa
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Le due tipologie di associazioni
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Come costituire un’associazione riconosciuta e non riconosciuta
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I diversi passaggi per costituire le due diverse tipologie di associazioni previste dal codice civile
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Riferimenti normativi
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Costituzione associazioni riconosciute
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