Con la C.M. 6 maggio 2011 n. 17/E l'Agenzia delle Entrate ha risolto alcuni dubbi interpretativi sui rimborsi Iva, che, da quest'anno, hanno subito una profonda rivoluzione. Nella circolare viene evidenziato che l'omessa prestazione della fideiussione richiesta dall'Ufficio per il rimborso Iva non allunga i termini di accertamento come, invece, è previsto per la mancata produzione dei documenti necessari per verificare l'esistenza del credito. L'Ufficio, inoltre, deve erogare il rimborso anche senza garanzia se sono trascorsi i termini di decadenza per l'accertamento, previsti entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando, entro il termine previsto per produrre la dichiarazione annuale successiva, una dichiarazione integrativa che gli consenta di utilizzare tale eccedenza di credito in detrazione nell'anno successivo o in compensazione con altri tributi.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
La fideiussione nel rimborso Iva (223 kB)
La fideiussione nel rimborso Iva - Fiscal News N. 342-2011
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata