15 marzo 2013

Leasing finanziario e fallimento

Fiscal News N. 86-2013

Con Circolare 7 febbraio 2013, n. 11, l’Ungdc ha precisato che, a seguito della riforma fallimentare, la risoluzione del contratto di leasing segue strade diverse se attuata prima del fallimento o durante la procedura concorsuale.
In particolare nel caso di risoluzione del contratto di leasing durante il fallimento è applicabile l’art. 72- quater, Legge fallimentare, il quale dispone che al concedente spettino i seguenti diritti:
- la restituzione del bene, contro il versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso (a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale;
- trattenere i canoni già incassati con esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa in termini d’uso;
- insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione.
Nel caso invece di risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento si applica l’art 1526, C.c, il quale prevede che la società di leasing:
- è tenuta alla restituzione dei canoni riscossi;
- ha diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene;
- ha diritto al risarcimento del danno.
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