L’art. 26, TUIR dispone che i canoni di locazione immobiliare ad uso abitativo concorrono alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente dalla loro percezione. Raramente accade che si verifichi il caso in cui i locatori, siano essi persone fisiche, enti ed imprese, anche in forma societaria, non percepiscano i canoni di locazione ed abbiano ottenuto una sentenza di sfratto per morosità: solo in tali ipotesi infatti, è prevista la possibilità di non dichiarare tali redditi o di fruire di un credito d’imposta, qualora i canoni non percepiti abbiano concorso a determinare l’imposta liquidata (art. 8, comma 5, Legge n. 431/98).
L’agevolazione in esame si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, quindi, per immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso).
Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Locazione. Canoni non percepiti (163 kB)
Locazione. Canoni non percepiti - Fiscal News N. 289-2014
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata