Anche nel processo tributario vale la regola generale in tema di distribuzione dell'onere della prova
dettata dall'art. 2697 cod. civ. e, pertanto, in applicazione della stessa, l'Amministrazione Finanziaria, che
vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
pretesa. In presenza, quindi, di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi
d’indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal
contribuente circa l'attendibilità dei relativi esiti, l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale
ricade in capo all'Amministrazione Finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del
processo verbale di constatazione.
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Onere della prova (90 kB)
Fiscal News n. 80 del 28.02.2017 Onere della prova - Fiscal News n. 80 - 2017
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