Le disposizioni comunitarie non consentono una normativa nazionale che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base del solo fatto che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato un soggetto inesistente, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
È comunque compito del contribuente dimostrare di non essere stato in grado di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni, non essendo però a tal fine sufficiente limitarsi a dedurre che la merce è stata consegnata e rivenduta e la fattura è stata effettivamente pagata, circostanze queste sempre presenti in una frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente.
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Operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello (110 kB)
Operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello - Fiscal News n. 402 - 2016
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