Se la legge di stabilità 2012, modificando l’articolo 2477 del codice civile, ha previsto il sindaco unico nelle srl, il CNDCEC e il Consiglio nazionale del notariato hanno affermato che permane il collegio sindacale se la srl ha dimensioni maggiori. La questione è stata risolta dal decreto semplificazione, che prevede nella spa la possibilità che le funzioni del collegio siano svolte dal sindaco, sempre che lo preveda lo statuto e che ricorrano le condizioni per redigere il bilancio in forma abbreviata, altrimenti si nomina il collegio sindacale. Nelle srl sparisce il riferimento letterale al sindaco unico, ma si parla di organo di controllo, che può essere composto anche da un solo membro effettivo se lo prevede l’atto costitutivo. In quest’ultimo caso, si possono applicare le disposizioni sul collegio sindacale previste per la spa
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Organo di controllo srl e spa (66 kB)
Organo di controllo srl e spa - Fiscal News N. 61-2012
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