La permuta, ai sensi dell'art. 1552, Codice civile, “(...) è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose e diritti, da un contraente all'altro”. Si tratta, quindi, di un contratto mediante il quale i contraenti si trasferiscono reciprocamente la proprietà di cose o altri diritti. In sostanza, l'oggetto della permuta, che deve essere determinato o determinabile, è costituito dai beni e diritti che vengono scambiati. La disciplina della permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita, tant'è che l'art. 1555, c.c. dispone che “Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”.
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Permuta di immobili (66 kB)
Permuta di immobili - Fiscal News N. 307-2011
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