Come noto con il recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs. 11.2.2010, n. 18, è stata riformata la disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. L’attuale assetto normativo è contenuto negli artt. da 7 a 7-septies, DPR
n. 633/72 e prevede, come noto, che la territorialità IVA va individuata in base ad un principio generale, disposto dall’art. 7-ter, applicabile ai “servizi generici” in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se:
- il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia;
- il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia.
Tale principio generale è derogato da alcune specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-septies. L’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 29.7.2011, n. 37/E ha esaminato la suddetta disciplina “anche alla luce” del Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 in vigore a decorrere dall’1.7.2011
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Prestazioni di servizi su immobili (85 kB)
Prestazioni di servizi su immobili - Fiscal News N. 404-2011
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