Ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargato che considera percepiti dal dipendente, quindi tassabili nel periodo d’imposta, anche i compensi riferibili all’anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo. I compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno 2012, pertanto, parteciperanno alla
formazione del reddito imponibile per il periodo d’imposta 2011, mentre i compensi corrisposti dopo il 12 gennaio saranno tassati con i compensi del 2011. Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui “[…] il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” ( CM 326/E del 23.12.1997). In capo alla società che eroga i compensi a lavoratori dipendenti tale principio non vale, pertanto, i compensi di lavoro dipendente rimangono deducibili con il criterio di competenza. Al contrario, se si tratta di compensi erogati ad amministratori anche in capo alla società si applica tale principio; la società dovrà dedurre nel 2011 tutti i compensi erogati ad
amministratori entro il 12.01.2012.
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Principio di cassa allargato (108 kB)
Principio di cassa allargato - Fiscal News N. 22-2012
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