Come noto Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore può mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, a patto che l’Amministrazione finanziaria non abbia già iniziato un’attività di controllo. Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene con il pagamento contestuale degli importi dovuti, degli interessi legali e le sanzioni ridotte. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 2.8.2013 ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il ravvedimento perfezionato, con riferimento alla parte dell’imposta, a seconda della data dell’originario versamento, proporzionata a quanto pagato. Sempre nella stessa circolare l’Agenzia ha poi precisato che Il versamento “insufficiente” delle imposte entro il “termine lungo” (es: 20 agosto) non viene trattato dal Fisco come tardivo tout court: quindi, applicazione della sanzione non sull’intero ammontare del tributo ma solo sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta + maggiorazione dello 0,40%)
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