In merito al ravvedimento, oltre alle novità introdotte dalla Finanziaria 2011, che hanno aumentato la misura delle sanzioni, occorre sottolineare la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione della teleconferenza organizzata il 14 gennaio scorso. Nel caso di specie veniva chiesto ai tecnici ministeriali, cosa accadeva al contribuente che, alle scadenze previste, non provvedeva a effettuare il versamento di imposta o comunque ad adempiere a un obbligo tributario e decideva di fare ricorso al ravvedimento. In tale circostanza si precisava che il versamento del dovuto, veniva però effettuato in diverse rate, ma comunque il tutto veniva pagato entro il termine “utile” del ravvedimento. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum, qualora si attivi la sanatoria spontanea, il contribuente deve versare quanto dovuto in una unica soluzione senza avere la possibilità di fare ricorso a quella che viene definita una sorta di “ rateazione”.
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Ravvedimento operoso e rateazione (150 kB)
Ravvedimento operoso e rateazione - Fiscal News N. 53-2011
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