L’imprenditore che ha emesso delle fatture false a fronte di operazioni inesistenti, anche se dopo le ha annullate, aderendo, fra l’altro, al ravvedimento operoso, risulta ugualmente punibile per il reato di emissione di fatture false. La Cassazione, si è espressa di recente, confermando la responsabilità di un imprenditore che aveva emesso tramite la sua azienda una serie di fatture false, annullandole in un secondo momento insieme ai falsi contratti. Insieme alle altre imprese coinvolte nella frode, aveva poi aderito al ravvedimento operoso ma non aveva mai versato l’imposta. Il ravvedimento, non ha intaccato l’impianto accusatorio e infatti la Terza Sezione Penale della Suprema Corte, ha confermato tutte le sue responsabilità. Cassazione Terza Sezione Penale, Sentenza n. 608 del 12 gennaio 2011
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Reato di falsa fatturazione (116 kB)
Reato di falsa fatturazione - Fiscal News N. 31-2011
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