Nell'espletamento dell'incarico di redazione del bilancio d'esercizio in qualità di consulente esterno, il Professionista non ha l'obbligo di riscontrare la veridicità dei dati contabili forniti dagli amministratori in quanto, per espressa previsione normativa, gli unici responsabili sono gli amministratori ed il collegio sindacale, laddove nominato (Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con la Sentenza n. 15029 del 14 giugno 2013).
Se contrattualmente previsto, l'attività di controllo delle scritture contabili dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, come previsto nel paragrafo 13 - lettera m) - dell'ISA ITALIA 200. In tal caso il Professionista, al quale è richiesta una "diligenza qualificata" ex art. 1176 comma 2, dovrà acquisire tutti quegli elementi probativi che riterrà necessari e sufficienti per la redazione di un bilancio che presenti le caratteristiche richieste dall'art. 2423 C.C.
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Redazione bilancio. Profili di responsabilità - Fiscal News n. 345 - 2017
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