L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria operato con la R.M. 76/E/2013 ci offre lo spunto per delineare i tratti essenziali dei regimi previsti per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, con particolare attenzione alla determinazione del risultato netto di gestione nel regime del risparmio gestito. L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria riguarda la deducibilità dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito previsto all’art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 461/1997. L’Amministrazione Finanziaria, rifacendosi alle conclusioni riportate nella R.M. 205/E/2003, nella quale si sanciva la deducibilità dal risultato netto di gestione per gli “oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza”, ha chiarito che l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
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Regime del risparmio gestito (92 kB)
Regime del risparmio gestito - Fiscal News N. 323-2013
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