L’estensione del Reverse charge nel settore edile riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi. Sono considerate prestazioni di servizi i contratti di appalto o d’opera e solo per tale prestazioni troverà applicazione il Reverse charge.
Nel caso della cessione con posa in opera si ha la cessione di un bene accompagnata dalla relativa installazione.
In tal caso, è necessario valutare se tale operazione sia qualificabile come cessione di beni e quindi non sia applicabile del Reverse charge o invece sia da considerarsi prestazione di servizi con conseguente applicazione del Reverse charge.
Sia la giurisprudenza di legittimità che la prassi dell’Amministrazione Finanziaria sono concordi nel ritenere che mentre nella vendita vi è l’ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell’impresa e la successiva immissione nel mercato del bene realizzato, nell’appalto la realizzazione del bene avviene su richiesta del committente (prodotto su ordinazione).
In sostanza, nell’appalto il prodotto su ordinazione costituisce un quid novi rispetto alla produzione ordinaria dell’imprenditore mentre nella vendita si ha il trasferimento di un bene “ordinariamente” prodotto dall’impresa.
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Reverse charge. Cessione beni con posa in opera (81 kB)
Reverse charge. Cessione beni con posa in opera - Fiscal News N. 94-2015
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