Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, rese a soggetti passivi IVA, è prevista l’applicazione del reverse charge a partire dal 1° Gennaio 2015.
In riferimento a tali prestazioni, il Reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE.
Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”.
Ciò detto, ad oggi le principali criticità si rivengono nella concreta individuazione delle fattispecie da assoggettare a Reverse charge. In mancanza di istruzioni ministeriali, indicazioni di dettaglio su ciò che costituisce pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici sono contenute nelle tabelle Ateco che tuttavia propongono indicazioni parziali, da utilizzare con cautela.
Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del Reverse charge, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Di conseguenza, il Reverse charge troverà applicazione per l’installazione degli ascensori ma non per la loro manutenzione.
Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il Reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi. Nel caso di specie siamo invece di fronte ad una cessione di beni.
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Reverse charge. Estensione al settore edile (140 kB)
Reverse charge. Estensione al settore edile - Fiscal News N. 45-2015
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