L’Agenzia delle Entrate prima con la risoluzione n. 108 del 15.10.2010 e poi con la risoluzione n. 112 del 22.10.2010 ha chiarito che si applica l’aliquota Iva del 10% per l’erogazione del gas fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui (misurato sui consumi energetici di ogni appartamento). I consumatori possono chiedere alla società energetica il rimborso della maggiore Iva pagata, tale adempimento spetta all’amministratore di condominio.
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Rimborsi e amministratore di condominio (135 kB)
Rimborsi e amministratore di condominio - Fiscal News N. 342-2010
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