La circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento interpretativo in merito all'ipotesi in cui il contribuente non presti le garanzie richieste, per le procedure ordinaria e semplificata di esecuzione dei rimborsi. Si chiarisce, in particolare, che la mancata presentazione delle garanzie non determina la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento, come analogamente previsto dall'art. 57 del DPR n. 633/1972 per la mancata trasmissione dei documenti richiesti nella fase istruttoria, nonché gli
effetti prodotti sulla liquidazione dei rimborsi. Il provvedimento di prassi esamina la problematica, separatamente, per le procedure, ordinaria e semplificata, di esecuzione dei rimborsi.
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Rimborsi Iva - Fiscal News N. 209-2011
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