L’articolo 177 comma 2 del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società, ovvero incrementa la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Al ricorrere di specifici requisiti, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei conferimenti di partecipazioni, sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. E, applicando tale criterio, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, quindi, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all'ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite, può quindi non emergere alcuna plusvalenza. La neutralità fiscale, seppur "indotta" dal comportamento contabile della società conferitaria, è comunque un effetto implicitamente previsto dal legislatore, che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie.
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Riorganizzazione aziendale e abuso del diritto (230 kB)
Riorganizzazione aziendale e abuso del diritto - Fiscal News n. 111 - 2020
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