L’art. 1, comma 473, della legge Finanziaria per il 2006 (Legge 266/2005) aveva permesso alle imprese di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, anche se iscritte tra l’attivo circolante, subordinandone però gli effetti alla concreta edificazione entro i cinque anni successivi alla rivalutazione stessa.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, i nuovi valori iscritti nel bilancio 2005 sono riconosciuti alla condizione della costruzione del fabbricato entro il 31 dicembre 2010.
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Rivalutazione aree edificabili (303 kB)
Rivalutazione aree edificabili - Fiscal news N. 412-2010
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