Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree. L’art. 36 del D.L. 223/2006 ha, difatti, disposto già dal 2007, l'irrilevanza del valore delle aree ai fini del calcolo della quota di ammortamento dei fabbricati, di norma determinata in funzione di un valore complessivo dato dal valore delle aree medesime e dal valore del costruito. Per le aree su cui insistono i fabbricati, l’ammortamento è indeducibile e l’importo relativo all’area è il 20%-30% del valore complessivo. Tale regola non si discosta, in generale, dal comportamento ritenuto civilisticamente corretto, e dunque da adottare in applicazione del principio contabile n. 16. L’OIC 16 al § 14, analizzando la voce B.II.1) Terreni e fabbricati, specifica che tale voce comprende anche i terreni su cui insistono i fabbricati. Inoltre, al § 52, il medesimo OIC 16 chiarisce che il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno. Va ricordato che l’OIC16 è reduce da una recente revisione e le novità previste devono trovare spazio già nei bilanci 2014. I redattori del bilancio dovranno, quindi, tener conto delle indicazioni di seguito elencate: va prevista un’indicazione distinta delle aree su cui insistono i fabbricati; impossibilità di procedere all’ammortamento dei terreni; obbligatorietà di non far comparire il fondo ammortamento terreni.
Ma in bilancio abbiamo scritti spesso dei fondi ammortamento, riferiti alle aree su cui insistono i fabbricati. Può capitare che:
- non sia iscritto in bilancio alcun fondo di ammortamento, riferito all’area, dedotto; in questo caso è opportuno esclusivamente continuare a non effettuare alcun tipo di ammortamento sull’area, che va scorporata dal valore dell’attivo immobilizzato; nessun comportamento con rilevanza fiscale è necessario in UNICO 2015;
- se, invece, è iscritto in bilancio un fondo di ammortamento riferito al terreno, dedotto, secondo corretti principi contabili, oggi esso non ha più titolo di essere iscritto in contabilità e quindi nel bilancio d’esercizio.
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Scorporo aree. Implicazioni fiscali (83 kB)
Scorporo aree. Implicazioni fiscali - Fiscal News N. 144-2015
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