Anche quest’anno, come di consueto, nel periodo compreso tra l’1.08 e il 15.09 trova applicazione la cosiddetta “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e alle Commissioni Tributarie. L’art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 prevede, infatti che: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Tale disposizione sancisce dunque la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali prevedendo che gli stessi siano sospesi nel periodo 1.8 – 15.9 di ogni anno e decorrano dal 16.9 nell’ipotesi in cui il loro decorso inizi durante il periodo 1.8 – 15.9.
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Sospensione feriale dei termini processuali (139 kB)
Sospensione feriale dei termini processuali - Fiscal News N. 196-2014
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