Il lavoratore inviato in trasferta per motivi di lavoro ha diritto al rimborso delle spese di vitto, alloggio viaggio e traporto sostenute in nome e per conto del datore di lavoro. Nelle spese di trasporto vi rientra il rimborso delle spese relative all’utilizzo di aerei, treni, metropolitane, taxi nonché in caso di utilizzo dell’autovettura personale il rimborso km sulla base delle tabelle ACI.
Nel quadro delle trasferte lavorative, una delle questioni frequentemente sottovalutate (ma di significativo impatto fiscale) riguarda il rimborso delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti. Sebbene si tratti di costi accessori, gli stessi sono strettamente legati alla trasferta e, pertanto, rientrano nella valutazione del corretto trattamento fiscale e previdenziale da applicare.
Il datore di lavoro è responsabile della corretta classificazione del rimborso, tenendo conto del sistema adottato (forfettario, analitico o misto) e della documentazione prodotta dal dipendente, per stabilire se le somme siano o meno imponibili
Indice argomenti
- Premessa
- Tipologie di rimborso
- Rimborso forfettario
- Rimborso Analitico (o a piè di lista)
- Trattamento fiscale del rimborso parcheggio
- Esempi di calcolo
- L’esperto risponde…
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Spese di parcheggio dei dipendenti in trasferta: il trattamento fiscale (PDF) (258 kB)
Spese di parcheggio dei dipendenti in trasferta: il trattamento fiscale
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